Art. 3.
(Contratti).

      1. Il contratto di locazione a canone speciale deve essere registrato. Il locatore, per fruire dei benefìci previsti dalla presente legge e della procedura semplificata di sfratto, è tenuto a indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari, gli estremi della convenzione o del programma nonché gli estremi della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «2-bis. Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 2, non si applicano alla locazione della prima abitazione a canone speciale, convenzionato o commisurato alla retribuzione, disciplinata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia».